Art. 4.
(Tirocinio).

      1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa; deve provvedere a garantire un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; deve contenere la previsione di possibili forme alternative da stabilire di intesa con l'Ordine professionale interessato, di durata omogenea e comunque non superiore a tre anni; deve prevedere la possibilità di svolgimento del tirocinio stesso anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione. È altresì ammesso lo svolgimento di parte del tirocinio all'estero e nei Paesi membri dell'Unione europea, presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai Consigli nazionali.
      2. Le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei registri sono disciplinate con direttive emanate dai Consigli nazionali dei diversi Ordini professionali, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      3. Ai tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro vigente per i dipendenti di studi professionali.